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Fatturazione elettronica per le operazioni con l'estero (e per i contribuenti forfettari)

Informiamo la gentile clientela che la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Semplificazioni 73/2022 hanno apportato alcune modifiche in materia di operazioni transfrontaliere.


Le norme stabiliscono che, a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica, e sopprimono l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cosiddetto “esterometro”).


Restano escluse le operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, nonché quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva.


Cogliamo l'occasione per ricordare la contemporanea introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfetari che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.

 

Termini di trasmissione

I dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;

  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.


Modalità operative


Fatture passive (fornitori)

Il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture passive prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese Ue si parla di integrazione, se è Extra-Ue di autofatturazione;

  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;

  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Si ricorda che le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.


Fatture attive (clienti)

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi Iva, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;

  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:

    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);

    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI non effettua controlli di validità).

ATTENZIONE: Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo Cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il Cap straniero.


Modelli Intra

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione Intra.


Sanzioni

La sanzione applicabile è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.


Forfettari

Le disposizioni sopra descritte trovano applicazione anche con riferimento a tali soggetti.

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per l'eventuale assistenza.


Cordiali saluti.

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