top of page
Immagine del redattoreTeam studioerrediemme.it

Circolare per il cliente 453

IMPOSTE INDIRETTE

Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, Sentenza 12 settembre 2024, n. 159/1

Con Sentenza n. 159/1 del 12 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha affermato che la clausola penale inserita in un contrato di locazione è soggetta alla stessa imposta di registro del contratto cui accede.

La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l’unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate sosteneva la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione, correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto, ovvero l'inadempimento o inesatto adempimento contrattuale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: i codici tributo per aderire al ravvedimento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886

Sono stati istituiti, con la Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024, tre nuovi codici tributo per permettere il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive) dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022 (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024).

I codici tributo istituiti sono i seguenti: 4074, 4075 e 4076. Nello specifico, il 4074 è per le persone fisiche, mentre il 4075 per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, che devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali. Il codice 4076, invece, serve per versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP. Il tutto ravvedendosi.

Nel modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4076” deve essere indicato, invece, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, reperibile nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nell’ipotesi di versamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno indicati il numero della rata in pagamento e quello del totale delle rate dovute, nel formato “NNRR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nello stesso campo si deve scrivere “0101”.

Infine, la Risoluzione ricorda che il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale va effettuato con i codici tributo già esistenti: 1668, in caso di utilizzo dei codici tributo 4074 e 4075, e 3805, in caso di utilizzo del codice 4076.

È stato inoltre pubblicato il provvedimento contenente i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento 2018-2022 per chi ha aderito all'istituto del CPB.

Il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Non si potranno quindi effettuare:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;

  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);

  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;

  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:

    • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;

    • se, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;

    • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.

Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza

Ambito

Attività

Lunedì 2 dicembre 2024

LIPE

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre.


Post recenti

Mostra tutti

Circolare per il cliente 456

IVA Il versamento dell'acconto IVA Venerdì 27 dicembre 2024 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2024. Sono tenuti al...

Circolare per il cliente 455

IMPRESE Scatta l’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e...

Circolare per il cliente 454

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Riaperti i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre D.L. 14 novembre 2024,...

Comments


bottom of page