ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24
Agenzia delle Entrate, Circolare 28 giugno 2024, n. 16/E
D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, art. 4, commi 2 e 3
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94 e 95, Legge n. 213/2023) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:
l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematiciè esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail;
l’esclusione, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l'Agenzia delle Entrate può:
sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter , D.L. n. 223/2006);
comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all'attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (art. 37, comma 49-quater, D. L. n. 223/2006);
l’obbligo, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l’esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).
Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti. In particolare, la circolare ha chiarito che la novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente.
Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.
VERSAMENTI
Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni), il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024 scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.
Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari
Agenzia delle Entrate, FAQ 14 giugno 2024
Con una recente risposta pubblicata sul proprio portale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per la flat tax incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022), valgono i termini ordinari di versamento.
Quindi:
è possibile applicare l’istituto della rateazione;
è possibile differire il pagamento dell'imposta entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40%;
è possibile versare la flat tax entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti ISA che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi.
Secondo le Entrate gli istituti sopra menzionati possono essere applicati anche alla flat tax incrementale in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività |
Mercoledì 31 luglio 2024 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. |
Mercoledì 31 luglio 2024 | IRPEF e addizionali | Versamento dell'imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE e REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga |
Mercoledì 31 luglio 2024 | IRES | Versamento dell'imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono condizioni per la proroga. |
Mercoledì 31 luglio 2024 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2024 se ricorrono condizioni per la proroga. |
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