SOSTITUTI
Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024)
Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna sono state unificate.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2024.
Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024(il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.A., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTI
Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali
Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):
le società di capitali,
le società consortili,
le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
le società di persone,
le società cooperative,
le società di mutua assicurazione,
gli enti non commerciali,
le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:
309,87 euro per la generalità delle società;
516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2024.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
PRINCIPALI SCADENZE
Lunedì 18 marzo 2024 | Certificazioni - cu Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente. |
Certificazioni - CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023. | |
IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023. | |
Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. |
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