IVA
Plafond IVA per gli esportatori abituali
Gli “esportatori abituali” sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).
Fatturazione immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:
alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.
Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).
IMPOSTE DIRETTE
Nuova tassazione delle locazioni brevi
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63
La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 63) interviene sul regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
In particolare:
incrementa dal 21% al 26% l'aliquota di imposta a "cedolare secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta;
prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;
cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
IMPRESE
Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo di assicurazione per tutte le imprese
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111
La Manovra di bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.).
L’inadempimento di tale obbligo pregiudica all’impresa l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Accesso al MEPA tramite SPID dal 1° gennaio 2024
Novità dal 2024 per il MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Consip ha comunicato che dal 1° gennaio 2024 per accedere al portale Acquisti in rete (il portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.) non si useranno più le abituali utenze e password, ma l’accesso avverrà solo tramite identità digitale.
Si potrà, quindi, accedere tramite:
SPID di livello 2:
SPID persona fisica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale della persona fisica
SPID persona giuridica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica
SPID persona fisica – Identità digitale della persona fisica
Carta di Identità Elettronica (CIE) o eIDAS.
Per alcuni dei servizi potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione corrispondente al Livello 3 di SPID, che garantisce una maggiore sicurezza nell’accesso e nella gestione dei dati.
PRINCIPALI SCADENZE
Mercoledì 31 gennaio 2024 | Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2023 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. |
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