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Circolare per il cliente 434

IVA

Obbligo di fatturazione elettronica esteso dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelli con ricavi e compensi fino a 25.000 euro, che fino al 31 dicembre 2023 ne erano esclusi.

Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/1991.

Il versamento dell'acconto IVA

Mercoledì 27 dicembre 2023 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2023.

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2022 con un debito IVA.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2023 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2023 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);

  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2023;

  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

REGIMI AGEVOLATI

Nuovo regime forfetario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Il regime forfetario ora prevede una soglia di ricavi o compensi non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/E/2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti.

È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Mercoledì 27 dicembre 2023

IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA


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