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Circolare per il cliente 428

IVA

I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

L’adesione al regime OSS deve essere attivata con apposita registrazione telematica. Generalmente, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, per avvalersi del regime nel quarto trimestre 2023 la registrazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell’ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Attenzione però perché qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l’IVA nello Stato membro del destinatario.

IMPOSTE INDIRETTE

Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023

Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di Interscambio è attivo un servizio web che consente l’integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell’imposta.

AGEVOLAZIONI

In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022

Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze:

  • il 20 settembre scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.

  • il 30 settembre scade il termine per effettuare la “remissione in bonis” che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l’eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023;

  • sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Lunedì 2 ottobre 2023

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.

Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Telematica


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