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Circolare per il cliente 418

IVA

Il versamento del saldo IVA annuale 2022

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro giovedì 16 marzo 2023.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;

  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2022 potrà essere effettuato entro:

  • il 16 marzo 2023, senza maggiorazione;

  • il 30 giugno 2023 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;

  • il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.

E-fatture e corrispettivi tardivi: come regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento o tregua fiscale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 marzo 2023, n. 61196

Con il Provvedimento 6 marzo 2023 , n. 61196, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti rispettivamente:

  • dal comma 4, dell’art. 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633;

  • dal comma 6-ter, dell’art. 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Queste informazioni forniscono ai contribuenti i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso o tramite le diverse forme di definizione previste dalla “tregua fiscale” (Legge n. 197/2022), oltre a permettere loro di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia.

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti dalla legge.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:

  • a) l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

    • i. Numero delle fatture emesse in ritardo;

    • ii. Tipo fattura;

    • iii. Tipo Documento;

    • iv. Numero Fattura/Documento;

    • v. Data Fattura/Documento;

    • vi. Data di trasmissione;

    • vii. Identificativo SDI file;

  • b) l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

    • i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;

    • ii. ID Invio;

    • iii. Matricola dispositivo;

    • iv. Data di rilevazione;

    • v. Data di trasmissione.

DICHIARAZIONI

Titolare effettivo dei crediti d'imposta da indicare in dichiarazione

Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, il modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d'imposta, l'indicazione (nei righi RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

  • la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi

  • e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;

  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;

  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;

  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero.

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

  • il codice del credito d’imposta;

  • l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;

  • la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 166 a 173

La definizione delle irregolarità formali (art. 1, commi da 166 a 173, legge di Bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Martedì 2 maggio 2023

Dichiarazione IVA

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l'anno d’imposta 2021.

Istanza modello IVA TR

Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.


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